Burundi

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

 

Oltre alla dichiarazione doganale (DAU in versione dematerializzata) usualmente richiesta (salvo all`interno dell`Unione europea), le spedizioni destinate in Burundi devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/

 

a) Fattura commerciale

Richiesta almeno in tre copie, deve contenere i riferimenti abituali e deve essere redatta in lingua francese. E' invece richiesta la lingua inglese per gli altri paesi membri dell'EAC - Comunità dell'Africa orientale (Kenya, Uganda, Rwanda e Sudan del Sud).

 

b) Dichiarazione di origine preferenziale

Sebbene il Benin, come gli altri membri dell'EAC, non conceda ancora un regime doganale preferenziale ai prodotti originari dell'Unione europea, le dogane locali possono esigere un documento che giustifichi l'origine della merce. I Paesi dell'EAC (ad eccezione del Sud Sudan) applicano il sistema REX nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate SPG. Di conseguenza, al momento dell'importazione, può essere richiesta una dichiarazione di origine, in particolare per prodotti "incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l'UE".

La dichiarazione potrà essere effettuata da qualsiasi esportatore per le spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro e da un esportatore autorizzato per le spedizioni di valore superiore a 6.000 euro; potrà essere redatta su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.

La dichiarazione può essere redatta come segue:

 

"L'esportatore dei prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n. ...)

dichiara che, salvo indicazione contraria, tali prodotti sono di origine preferenziale ..........".

 

Luogo e data (opzionali se l'informazione compare nel documento)

Firma dell'esportatore

 

c) Certificato di origine

Obbligatorio per tutti i prodotti, viene rilasciato dalla Camera di commercio competente.

d) Certificato fitosanitario (1)

Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali, è rilasciato dal Servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.

 

e) Certificato sanitario (2)

Richiesto per le carni e prodotti di origine animale (latte, uova, preparazioni a base di carne, ecc.) è rilasciato dai servizi veterinari delle ASL di appartenenza.

Si suggerisce comunque di prendere maggiori informazioni presso le amministrazioni competenti o dal proprio importatore.

 

f) Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici

Il documento attesta che il prodotto è conforme al Reg. CE 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici e che è in libera vendita in Italia così come in tutti i paesi UE.

Non è richiesto dal Burundi; all'interno della Comunità dell'Africa orientale è previsto da Kenya e Tanzania.

 

Da sapere: I documenti rilasciati da un'amministrazione e direttamente collegati ad un'operazione commerciale o doganale (ad esempio il certificato sanitario) devono essere legalizzati prima della presentazione al Consolato.

 

TRASPORTO E IMBALLAGGIO

 

a) Documenti di trasporto

I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).

 

b) Lista dei colli

Questa lista riassume tutte le merci esportate e precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori nonché la quantità esatta delle merci.

 

c) Assicurazione trasporto

La normativa nazionale prescrive l'obbligo di assicurazione locale per garantire il trasporto internazionale di merci; all'interno dell'EAC l'obbligo è confermato in Uganda e Kenya mentre non è previsto da Rwanda e Sudan del Sud.

 

d) Nota di tracciamento elettronico del carico

La Nota di tracciamento elettronico del carico (comunemente nota come ECTN - Electronic Cargo Tracking Note o in francese BESC - Bordereau Électronique de Suivi des Cargaisons) è  un documento marittimo obligatorio richiesto dalle autorità doganali di oltre 25 paesi africani (principalmente nell'Africa occidentale e centrale) per regolamentare, tracciare e monitorare le merci importate prima dell'arrivo a destinazione. 

e) Trattamento degli imballaggi in legno

Sebbene non sia previsto dal Burundi, è comunque richiesto da altri membri dell'EAC (Kenya e Tanzania).

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.ippc.int/en/countries/burundi/

 

CONTROLLO DELLE MERCI

 

Le spedizioni destinate nei paesi della Comunità dell'Africa  orientale devono essere sottoposte ad un controllo di conformità prima dell'imbarco (ad eccezione del Rwanda).

I controlli sono effettuati da Società incaricate dalle Autorità locali e riguardano diverse tipologie di prodotti. Per i dettagli relativi ai controlli previsti in Burundi, consultare il sito dedicato

 

IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Il paese non aderisce alla convenzione ATA; le esportazioni temporanee sono effettuate in regime doganale di ammissione temporanea.

Capitale: Gitega

Città principali: Bujumbur

Superficie: 27.830 km²

Popolazione: 11,8 milioni (2020)

Religione: cristiani, musulmani, animisti

Lingue ufficiali: kirundi, francese, inglese

Valuta: franco del Burundi (BIF)

PIL: 3,36 miliardi $ (2025)

PIL/pro-capite: 478 $ (2025)

Settori economici: agricoltura, allevamento, pesca

Il Burundi appartiene alla Comunità dell'Africa orientale (East African Community - EAC), insieme a Kenya, Uganda, Ruanda, Sudan del Sud e Tanzania.

Questa organizzazione intergovernativa ha istituito tra i suoi membri un'unione doganale e un mercato comune, con la prospettiva di spingersi ancora oltre nell’integrazione realizzando un'unione monetaria.

Quattro di questi Paesi appartengono anche al COMESA - Mercato comune dell'Africa orientale e australe (fa eccezione la Tanzania che, dal canto suo, fa parte della SADC - Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale). Il Burundi, il Sudan del Sud e la Tanzania hanno inoltre firmato l'accordo che istituisce la ZLECAf (Zona di libero scambio continentale africana), mentre il Kenya, l'Uganda e il Ruanda hanno ratificato lo stesso accordo. L'attuazione della ZLECAf è iniziata il 1° gennaio 2021.

Il Burundi è membro dell’OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio dal 13 luglio 1995.

I blocchi economici del COMESA, della SADC e dell’EAC formano una zona di libero scambio tripartita che ha l'obiettivo di smantellare le barriere doganali.

Tutti questi Stati fanno parte dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), legati all’Unione Europea da accordi di partenariato economico (APE). In particolare, il gruppo dei Paesi dell’EAC ha siglato un primo accordo con l’UE il 16 ottobre 2014.

L’accordo negoziato tra l’EAC e l’UE offrirà ai prodotti europei una riduzione progressiva dei dazi doganali, sebbene con alcune eccezioni. Al contrario, i prodotti dei Paesi dell’EAC potranno entrare nel mercato europeo senza dazi doganali e senza quote. 

In attesa dell’applicazione definitiva dell’accordo, questi Paesi – ad eccezione del Kenya – beneficiano da parte dell’UE del regime speciale "Tutto tranne le armi" (EBA), che consente alle loro merci di entrare nel mercato europeo a dazio zero e senza limiti quantitativi, con l'ovvia esclusione del materiale bellico.

Lo stato dei negoziati e delle conclusioni dell'APE tra l'UE e i Paesi dell’EAC è consultabile sul sito della Commissione Europea – DG Trade.

Per quanto riguarda il Sudan del Sud, si ricorda che esistono specifiche sanzioni restrittive imposte dall'UE nei confronti del Paese.

Grado di apertura dei mercati

 

I paesi dell'EAC hanno istituito un'unione doganale e adottato una tariffa esterna comune, tuttavia le procedure doganali e la relativa documentazione non sono ancora del tutto armonizzate all'interno dell'EAC.

 

Gli scambi intra-comunitari sono esenti da dazi doganali. Gli ostacoli non tariffari rimangono i principali freni allo sviluppo del commercio e delle attività economiche nell'organizzazione (mancanza di armonizzazione dei regolamenti tecnici, delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, delle procedure doganali, ecc.).

 

Per quanto riguarda l'automatizzazione delle dogane dell'EAC, quattro paesi su cinque operano basandosi sul sistema ASYCUDA/SYDONIA (il Kenya utilizza invece il sistema SIMBA). È stata comunque avviato un progetto volto a implementare un sistema doganale pienamente integrato e interconnesso per l'intera regione.

 

In merito alla gestione dei rischi, tutti i paesi utilizzano un codice colore in base all'entità del rischio potenziale: verde (la dichiarazione viene liquidata automaticamente senza alcun controllo), giallo (controllo documentale) e  rosso (visita doganale delle merci).

Per inciso: il Kenya utilizza anche il canale blu per lo sdoganamento da parte degli operatori economici autorizzati (OEA).

 

Esistono divieti e restrizioni a livello dell'EAC ma i paesi membri hanno la facoltà di mantenere i propri divieti specifici. Sebbene ciascun paese imponga controlli di conformità, questi non sono riconosciuti dagli altri membri dell'Organizzazione.

DOCUMENTI DI VIAGGIO

 

Passaporto

Necessario, con validità residua di almeno sei mesi dal momento dell’ingresso nel Paese.

Si consiglia di verificare preventivamente eventuali aggiornamenti presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.

 

Visto d’ingresso

Il visto d'ingresso è obbligatorio; va richiesto online, prima della partenza, collegandosi al seguente portale: https://migration.gov.bi/Apply/step1/8

 

Vaccinazioni

Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori di età superiore ad un anno,provenienti da paesi a rischio.

 

INDIRIZZI UTILI

 

Rappresentanze in Italia

 

Ambasciata del Burundi

Via Enrico Accini 63 scala B - 00195 Roma

tel.: +39 06 36381786

 

Rappresentanze in Burundi

 

Ambasciata d'Italia non presente nel Paese. Il Burundi rientra nella giurisdizione dell’Ambasciata d’Italia in Uganda.

Ambasciata d'Italia a Kampala

Lourdel Road, Plot 1, Nakasero - Kampala

P.O. Box 4646

tel. +256 0 312 188000-1-2-3

cell.: +256 0 772 750448 (per emergenze fuori orario d'ufficio)

e-mail:segreteria.kampala@esteri.it

sito web: https://ambkampala.esteri.it/it/

 

Corrispondente Consolare 

Sig.ra Caterina Iametti

Avenue ds Euphorbes, 8, Muzaka, Zone Rohero - Bujumbura

tel./fax: +257 68953468

e-mail: bujumbura.onorario@esteri.it / consolatoitaliabujumbura@gmail.com

(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.

L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.

Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.

Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di Ispettore Fitosanitario ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

 

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.