Accordo UE-Mercosur

Dal 1° maggio 2026 entra in applicazione provvisoria l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). 

Il Mercosur (Southern Common Market) è un'organizzazione regionale di integrazione economica in Sud America, creata nel 1991 e che riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Insieme, i paesi del Mercosur formano la sesta economia più grande del mondo, con una popolazione totale di 270 milioni e un Pil annuo di 2700 miliardi di euro.

L'UE è il secondo partner commerciale del Mercosur per il commercio di merci, che rappresenta quasi il 17% del commercio totale del Mercosur nel 2024. Il Mercosur è il decimo partner dell'UE per il commercio di merci.

L'accordo interinale prevede un'eliminazione graduale delle tariffe sulle esportazioni dell'UE per un periodo massimo di dieci anni per:

  • il 91% dei dazi doganali applicati dal Mercosur sui prodotti originari dell'UE, consentendo alle imprese europee di risparmiare più di 4 miliardi di euro di dazi all'anno;

  • il 92% dei dazi doganali dell’Unione europea sui prodotti originari del Mercosur.

L’eliminazione delle tariffe non è automatica: deve essere richiesta nella dichiarazione doganale di importazione e soprattutto è condizionata alla nozione di “prodotto originario” di una delle due Parti. In altre parole, un prodotto deve essere originario dell'UE o del Mercosur ai sensi dell'accordo per beneficiare di una riduzione dei dazi doganali.

Come per qualsiasi accordo commerciale, l'UE e il Mercosur hanno concordato regole di origine per garantire che i prodotti che abbiano subito trasformazioni significative possano beneficiare delle preferenze tariffarie previste dall'accordo.

Le disposizioni generali per la determinazione dell'origine sono stabilite nel capitolo 3 dell'accordo sulle norme di origine, integrato dagli allegati da 3A a 3F (che descrivono in dettaglio le norme di origine da rispettare in base al prodotto). 

Il protocollo originale dell'Accordo aderisce alla tendenza, ormai consolidata, basata sull'autocertificazione dell'origine da parte delle aziende per rendere il più semplice possibile l'uso dell'accordo. L'allegato 3-C dell'Accordo al riguardo prevede quanto di seguito riportato:

ALLEGATO 3-C


ATTESTAZIONE DI ORIGINE
L'attestazione di origine è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, l'attestazione di origine è scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina.


Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore … (1)) dichiara che,
salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2)