DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente) usualmente richiesta per le spedizioni verso Stati non appartenenti all’Unione Europea, le spedizioni a destinazione Regno Unito devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/
Da sapere: per l’esportazione, le formalità di sicurezza e protezione saranno obbligatorie solo dal 1 luglio 2021.
Le spedizioni dall’UE verso l'Irlanda del Nord non saranno soggette a dichiarazione doganale. Si noti, tuttavia, che per la spedizione di merci verso l'Irlanda del Nord, che prevedono l’attraversamento della Gran Bretagna, è prevista un’operazione doganale di transito (T2).
a) Fattura commerciale
La fattura commerciale deve essere redatta in lingua inglese, almeno in tre copie e includere le informazioni tradizionalmente richieste quali:
- nome e indirizzo del venditore,
- nome e indirizzo dell'acquirente,
- descrizione appropriata e molto dettagliata dei prodotti, tra cui:
- nome del prodotto,
- qualità,
- marchi, numeri e simboli per cui sono venduti e confezionati,
- quantità designate secondo le unità di peso e le misure appropriate,
- unità e prezzi totali nelle valute convenute,
- costi di imballaggio, trasporto merci o aereo, assicurazioni e commissioni varie,
- sconti, rimesse o ristorni.
Se redatta in una lingua diversa, deve essere accompagnata da una traduzione in inglese.
b) Prova dell’origine preferenziale
Per consentire ai prodotti dell'Unione europea di beneficiare del regime preferenziale previsto dall'accordo di libero scambio, gli importatori devono presentare una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di una dichiarazione di origine sottoscritta dall'esportatore o in virtù della conoscenza diretta del carattere originario delle merci.
Le regole di origine applicabili ad ogni prodotto si trovano nel capitolo 2 (pag. 43 e seguenti) dell'accordo commerciale.
La documentazione relativa all’attribuzione dell’origine deve essere conservata per un periodo minimo di tre anni dall’importatore (sia in caso di dichiarazione di origine che di conoscenza diretta) e per un periodo di quattro anni da parte dell’esportatore (relativamente alla sola dichiarazione d’importazione).
Attestazione di origine in fattura
Gli esportatori sono chiamati a redigere un’attestazione di origine che giustifichi l'origine preferenziale delle merci. Essa può essere resa su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da poterli identificare.
In mancanza di altre precisazioni, in conformità con l'articolo 68 del Regolamento di esecuzione(UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015, si applica il sistema REX.
Pertanto, per le spedizioni di valore superiore a 6.000 euro, il beneficio dell'origine preferenziale sarà concesso sulla base di una attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato e da qualsiasi esportatore per le spedizioni di un valore inferiore a 6.000 euro.
Nota: l'applicazione del sistema REX riguarda solo gli esportatori dell'Unione Europea. Per gli esportatori del Regno Unito, il numero necessario per rendere l’attestazione di origine sarà il numero dell'esportatore del Regno Unito (simile al numero EORI). Non è previsto un limite di valore.
Per saperne di più sullo stato di esportatore registrato, è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle dogane al seguente link >>>
Il testo esatto della dichiarazione d’origine è previsto nell'allegato ORIG-4 (p.532) dell'accordo commerciale.
La dichiarazione è la seguente:
(Periodo: dal___________ al __________)
L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ……..) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono origine preferenziale…………………………………..
…………………………………………………………….............................................
(Luogo e data)
…………………………………………………………….............................................
Nome dell’esportatore
Per spedizioni multiple, l'esportatore deve indicare il periodo durante il quale vengono effettuate le spedizioni. L’attestazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data in cui è stato redatta o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l'allegato ORIG-4 (p.515) dell'accordo commerciale.
Conoscenza da parte dell’importatore
Un altro metodo di prova dell'origine preferenziale è la conoscenza da parte dell'importatore, prevista dall'articolo ORIG-21 dell'accordo di libero scambio. In questo caso, l'importatore richiederà la preferenza tariffaria solo sarà in grado di dimostrare il carattere originario delle merci importate (il valore delle merci è irrilevante).
b) Certificato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria che non beneficiano di un'origine preferenziale e per i prodotti non comunitari, può essere richiesto un certificato di origine su espressa richiesta dell’importatore o delle autorità locali. Il certificato di origine viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale. Le regole relative all’emissione e utilizzazione dei certificati di origine sono precisate nell’Allegato XI.
c) Certificato fitosanitario (1)
E’ necessario per frutta, verdura, semi e altre piante ed è rilasciato dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
Tali certificati saranno reintrodotti in due fasi, e soltanto per le esportazioni dall'UE in Gran Bretagna:
Dal 1 gennaio 2021 e fino al 1 aprile 2021 il certificato fitosanitario sarà obbligatorio per piante e prodotti vegetali considerati "ad alta priorità". È possibile trovare l'elenco delle merci interessate sul sito web del governo del Regno Unito. Le spedizioni di questi prodotti devono essere preventivamente notificate, a cura dell'importatore, sulla piattaforma PEACH. I tempi della pre-notifica possono variare a seconda della natura del prodotto esportato e della sua destinazione (Inghilterra, Galles, Scozia).
Dal 1 aprile 2021 e fino al 30 giugno 2021 il certificato fitosanitario sarà obbligatorio per tutti i prodotti ad esso assoggettati. Le spedizioni di questi prodotti devono essere preventivamente notificate secondo le procedure sopra descritte. Per l'elenco dei prodotti interessati, è possibile visitare il sito web del governo del Regno Unito.
Nota bene: il certificato fitosanitario non è obbligatorio per alcuni prodotti elencati in modo specifico nel sito del governo britannico.
Per l'Irlanda del Nord tale formalità non è prevista.
d) Certificato sanitario (2)
Il certificato sanitario è richiesto per la carne e sottoprodotti di origine animale (latte, uova, preparazione di carni, etc).
Il ripristino di questa formalità sarà effettuato in 2 fasi, a partire dal 1 gennaio 2021, SOLO per la Gran Bretagna.
Dal 1 gennaio 2021: è soggetta alla presentazione di un certificato sanitario l'esportazione dall'UE in Gran Bretagna di alimenti (compresi i mangimi) e prodotti animali considerati "ad alto rischio" e soggetti a misure di salvaguardia a causa del pericolo che rappresentano per la salute. Inoltre è necessario procedere ad una pre-notifica a cura dell'importatore nel sistema informativo IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System). Al termine della procedura di pre-notifica, l'importatore riceve un numero “UNN” (numero univoco di pre-notifica) che deve fornire all'esportatore, affinché quest'ultimo lo apponga sulla relativa documentazione. Il documento su cui è esposto l'UNN deve accompagnare la spedizione fino al luogo di controllo. Una stretta collaborazione con l’importatore è quindi essenziale per l'esportazione di questo tipo di merce.
Dal 1 aprile 2021: il certificato sanitario sarà obbligatorio per tutti i prodotti animali o di origine animale che ne sono soggetti. Prima di ogni spedizione sarà richiesta una pre-notifica all'IPAFFS, seguendo le procedure sopra descritte.
Per l'Irlanda del Nord: le merci provenienti dall'UE in transito in Gran Bretagna e dirette all'Irlanda del Nord (EU-GB-IN) devono essere pre-notificate sulla piattaforma TRACES NT.
I diversi modelli di certificato sanitario sono reperibili qui.
Ulteriori approfondimenti sui controlli fitosanitari e sanitari sono reperibili qui.
f) Certificato di cattura
Necessario per l'esportazione o la riesportazione dei prodotti della pesca. Lo scopo di questo certificato è combattere la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.
Maggiori informazioni sui certificati per la pesca sono presenti qui.
g) Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici
Non richiesto
Attenzione: sono in fase di elaborazione alcune disposizioni normative per i prodotti cosmetici. Prima di qualsiasi esportazione di questi prodotti, si consiglia di contattare il proprio importatore e le autorità locali competenti come il Department for Business, Energy and Industrial Strategy.
TRASPORTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA
a) Documenti di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
Inoltre, il Regno Unito si è impegnato ad attuare la Convenzione sul transito comune del 20 maggio 1987 a partire dal 1 gennaio 2021. Ciò consente alle merci di attraversare il confine in sospensione di dazi e tasse e delle misure di politica commerciale fino alla loro destinazione finale. A seconda del tipo e della destinazione delle merci, l'operatore deve richiedere il documento T1 o T2.
Per maggiori dettagli sul trasporto delle merci è possibile esaminare un estratto delle istruzioni del Governo inglese al seguente link.
b) Lista dei colli
Riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
c) Assicurazione trasporto
Non vi è alcun obbligo di assicurazione locale, vale a dire nessun obbligo di assicurare, nel Regno Unito, il trasporto internazionale delle merci.
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Gli imballaggi in legno destinati al Regno Unito devono essere trattati (fumigati) secondo la normativa NIMP-15.
e) Nuovo Marchio UKCA
Analogamente a quanto avviene nell’UE con il marchio CE, il marchio UKCA certifica la conformità del prodotto ai requisiti normativi britannici, in particolare in termini di salute e sicurezza, e conferisce alle merci il diritto di circolare sul mercato locale.
Questa marcatura sarà obbligatoria dal 1 gennaio 2021 per i prodotti:
- immessi sul mercato del Regno Unito;
- interessati da normativa che prevede espressamente la marcatura UKCA;
- soggetti a un controllo di conformità (da parte di una terza parte);
- qualora una valutazione della conformità sia stata eseguita da un organismo di valutazione della conformità del Regno Unito.
Tuttavia, per limitare l'impatto della Brexit sulle imprese, la Gran Bretagna tollererà l'uso del marchio CE fino al 1 gennaio 2022 nella maggior parte dei casi. La flessibilità nelle procedure per l'apposizione del marchio UKCA potrebbe anche essere concessa fino al 1 gennaio 2023.
Il marchio UKCA deve essere rilasciato da un organismo britannico approvato.
Alcuni prodotti, dettagliatamente elencati, possono essere oggetto di un'autodichiarazione di conformità.
Nota: il marchio UKCA è valido SOLO per la Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia). Per l'Irlanda del Nord è richiesta la marcatura CE, unitamente alla marcatura NI (Regno Unito), se applicabile.
Maggiori informazioni sul nuovo marchio sono reperibili qui.
Capitale: Londra
Lingua: inglese (il gallese e il gaelico sono parlati rispettivamente in Galles e Scozia)
Valuta: : sterlina (£)
Superficie: 244.100 Km², di cui:
Inghilterra 130.400 km²
Scozia 78.800 km²
Galles 20.800 km²
Irlanda del Nord 14.100 km²
Popolazione: 68,168 milioni (2021)
Il Regno Unito è composto da Gran Bretagna (a sua volta formata da Inghilterra, Scozia, Galles), Irlanda del Nord, alcuni territori d'oltremare (Anguilla, Bermuda, Territorio antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano Indiano, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Isole Falkland, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali, Isole Turks e Caicos.), Gibilterra, le Isole del Canale, l'Isola diMan e le aree di sovranità di Akrotiri e Dhekelia a Cipro.
Il Regno Unito è membro del Commonwealth. Eredità dell'impero coloniale, il Commonwealth è un'organizzazione intergovernativa di 54 stati indipendenti. Il Regno Unito è inoltre membro dell'OMC dal 1 gennaio 1995.
Il Regno Unito è la quinta nazione al mondo per volume di scambi, con un valore pro capite delle esportazioni superiore a quello degli Stati Uniti e del Giappone. I principali beni di importazione sono generi alimentari, legno e prodotti cartacei, macchinari, prodotti chimici e mezzi di trasporto. Tra le esportazioni britanniche figurano macchinari, mezzi di trasporto, manufatti di base, petrolio, prodotti chimici, strumenti di precisione, attrezzature aerospaziali ed elettroniche.
Il 50% circa degli scambi avviene con i paesi dell’Unione Europea, soprattutto con Germania, Paesi Bassi e Francia, il 13% circa con Stati Uniti e Canada. Cresce l'interscambio con la Cina.
Nel Regno Unito esistono cinque "Free Zones" (Inghilterra: Liverpool; Port of Sheerness (Kent); Port of Tilbury (Essex) e Southampton; Scozia: Prestwick Airport.) dove le merci provenienti da paesi extra-Ue non sono tassate fino alla loro distribuzione. Su tutto il territorio sono riconosciute deduzioni per dazi doganali relativi alla lavorazione di merci destinate alla riesportazione.
Il 1 febbraio 2020 il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l'Unione europea in conformità con l'accordo di recesso (GUUE C 384 I / 1 del 12 novembre 2019).
L’accordo prevedeva una fase di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante la quale il Regno Unito ha continuato ad applicare il diritto dell'Unione europea, beneficiando dei suoi vantaggi.
Questo periodo inoltre ha consentito al Regno Unito di negoziare vari accordi commerciali con numerosi Stati, al fine di ricreare i partenariati esistenti con l'Unione europea.
Sono stati così conclusi accordi di libero scambio con Vietnam, Singapore, Giappone, blocco del Cariforum, Messico, Egitto, Costa d'Avorio, Turchia, Canada, Israele, Marocco, Tunisia, Corea del Sud, ecc. Gli accordi sono entrati in vigore dal 1 gennaio 2021. Per conoscerne lo stato di applicazione si può consultare il sito del Governo del Regno Unito.
Prima della scadenza del periodo transitorio, benché in extremis, il Regno Unito e l'UE hanno firmato un accordo sugli scambi e la cooperazione (GUUE L444 / 14 del 31 Dicembre 2020). Tale accordo prevede, tra l’altro, l'abolizione dei dazi e dei contingenti doganali, l'applicazione della Convenzione del 20 maggio 1987 sul regime di transito comune, la protezione della proprietà intellettuale, nonché le clausole volte a facilitare le procedure doganali e promuovere gli scambi e gli investimenti.
L’accordo (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) si basa su quattro pilastri principali:
- un nuovo accordo di libero scambio, senza tariffe né quote, con l'obiettivo di instaurare una solida cooperazione in campo economico, sociale ed ambientale;
- un partenariato economico e sociale che coprirà: a) i trasporti aerei e su strada, b) l’energia, c) la lotta contro i cambiamenti climatici, d) la pesca, e) la ricerca e l’innovazione, f) una clausola di non discriminazione tra cittadini europei che si applica ai visti, ai servizi e al coordinamento della sicurezza sociale;
- una nuova partnership che possa garantire la sicurezza dei cittadini UE e UK: stretta cooperazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità, rispetto e protezione dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali;
- un nuovo quadro di governance che vede l'istituzione di un Consiglio di partenariato (Joint Partnership Council), il cui compito sarà di assicurare che l'accordo venga interpretato ed applicato correttamente.
L'accordo, che dovrà essere ratificato dalle Autorità dei diversi Paesi membri, si applica in via provvisoria a partire dal 1 gennaio 2021, per un periodo limitato fino al 28 febbraio 2021, in attesa che siano perfezionate le operazioni di approvazione formale.
Nota Bene
L’accordo UE-UK è in vigore anche nei possedimenti di Guernsey e Jersey e nell'isola di Man mentre non si applica nei Territori britannici d'oltremare. In assenza di un accordo specifico, il commercio con questi territori è disciplinato dalle regole dell'OMD.
Per ragioni essenzialmente politiche, il commercio con l'Irlanda del Nord è regolato da un protocollo specifico (Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, GU L29 / 102 del 31 gennaio 2020).
Allo stesso modo, protocolli speciali sono previsti per Gibilterra (GUUE L29 / 153 del 31 gennaio 2020) e per le aree di sovranità britannica a Cipro (GUUE L29 / 146 del 31 gennaio 2020).
Per maggiori dettagli sull'accordo UE-UK è possibile visitare la pagina dedicata della Commissione europea, accedendo al link seguente >>>
Nella brochure pubblicata dalla stessa Commissione viene proposta una sintesi dei principali contenuti dell'accordo e di tutti i cambiamenti previsti negli scambi e nelle relazioni con il Regno Unito.
Passaporto
Fino al 1 ottobre 2021 i cittadini dell’Unione europea potranno presentare la carta d'identità nazionale valida per l’espatrio per entrare nel territorio del Regno Unito.
Dal 1 ottobre 2021, i viaggiatori avranno bisogno di un passaporto per entrare nel Regno Unito.
Visto d’ingresso
Non sarà necessario richiedere il visto per soggiorni inferiori a 6 mesi. Oltre i 6 mesi, il viaggiatore deve richiedere il visto appropriato alla natura della sua attività.
Per conoscere i diversi tipi di visto e i relativi prezzi è possibile consultare questo link.
Da sapere: Per Gibilterra sono in corso negoziati per l'integrazione nello spazio Schengen.
Per i lavoratori frontalieri, è possibile richiedere un "permesso di lavoro frontaliero".
Prima di ogni viaggio, si consiglia di consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri.