DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU in versione dematerializzata) usualmente richiesta salvo all'interno dell'Unione europea, le spedizioni dirette in Turchia devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.
Dal 1 giugno 2022, la Turchia è ufficialmente denominata "Türkiye". Si raccomanda di utilizzare la dicitura "Türkiye" o "Repubblica di Türkiye" in tutti i documenti commerciali.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/
Nota: dal 1 giugno 2022, la Turchia è stata ufficialmente ribattezzata “Türkiye”. Si raccomanda di apporre la disitura “Türkiye” o "Repubblica di Türkiye” su tutti i documenti commerciali.
a) Fattura commerciale
Redatta almeno in tre esemplari, deve contenere le informazioni abituali, in particolare la menzione dell'origine. Può essere redatta in francese, in inglese o in turco e deve essere data non oltre 6 mesi prima della spedizione.
Da notare: In base al tipo di prodotto oggetto della fattura, possono essere richieste delle menzioni aggiuntive. Ad esempio, per le sementi è richiesta l'indicazione della specie e della varietà.
Se l'importatore desidera che i documenti siano legalizzati (fattura o certificati) dal consolato, devono prima essere vistati dalla Camera di commercio competente.
b) Certificato di circolazione ATR
Per consentire di beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali concessa dall'Unione doganale (concernente i prodotti industriali diversi dai prodotti agricoli non trasformati, il carbone e l'acciaio), gli esportatori o i loro dichiaranti devono presentare un certificato di circolazione ATR che, per essere valido, deve essere timbrato dalla dogana di uscita.
Da sapere: il certificato di circolazione ATR non attesta l'origine della merce ma il suo status doganale. Ciò significa, tra l'altro, che le merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o della Türkiye possono beneficiare di questo documento. Costituisce la prova del rispetto delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti tra l'UE e la Türkiye.
Le Autorità doganali locali si assicurano dell'origine dei prodotti e talune merci non originarie dell'UE potrebbero essere soggette a tassazione. Sebbene le modalità esatte non siano state finora precisate, sembra che in taluni casi l'esportatore debba fornire, oltre al certificato ATR, una dichiarazione di esportazione o un certificato di origine per beneficiare del trattamento preferenziale.
Pertanto, benché questo requisito sembri formalmente superato ed il certificato di origine non sia più considerato indispensabile, è preferibile presentarne uno per evitare possibili difficoltà (si veda punto e) di seguito).
Per maggiori informazioni visitare il sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
c) Certificato EUR.1 (1)
Per consentire ai destinatari delle merci di beneficiare del trattamento preferenziale applicabile ai prodotti agricoli e ai prodotti siderurgici, occorre fornire un certificato EUR.1 che fungerà a destinazione come prova di origine.
Le spedizioni inferiori a 6.000 euro, o effettuate da un esportatore autorizzato, danno luogo a una dichiarazione, che può essere inserita su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.
La dichiarazione è la seguente:
« L'esportatore dei prodotti indicati nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) * dichiara che , se non diversamente indicato, questi prodotti hanno origine preferenziale …….» **. «.............................» ***.
[Luogo e Data]
«.............................».
[Firma dell’esportatore (per esteso)]
* Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, deve essere inserito il numero di autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
** L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
*** Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione appare nel documento stesso.
d) Certificato EURMED o dichiarazione EURMED
Il formulario EURMED è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare l’applicazione del cumulo pan-euro-mediterraneo, istituito per tutti i Paesi dell’area Paneuromediterranea (area paneuropea+area mediterranea: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria), nei quali dovranno essere applicate regole di origine identiche.
Il suo aspetto ricalca quello dell’EUR 1 e se ne differenzia soltanto per la attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa alla avvenuta applicazione del cumulo paneuromediterraneo.
Ha la validità di 4 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore.
Per ulteriori informazioni >>>>>>>>
e) Certificato di origine (2)
Il certificato di origine non è più dovuto in maniera sistematica ma può comunque essere richiesto dall'importatore, dalle Autorità locali o da altri organismi che concorrono alla realizzazione dell'operazione commerciale (ad es. le banche per il pagamento di un credito documentale). E' comunque raccomandato compe prova dell'autenticità della merce.
Il certificato dovrà essere redatto sul formulario comunitario e viene rilasciato dalla Camera di commercio competente per territorio.
Da sapere: le spedizioni accompagnate da una dichiarazione di esportazione su un documento commerciale sono esenti dal certificato di origine, tranne per prodotti extra-UE. In questo caso, sarà infatti richiesto il certificato di origine.
Pertanto, prima di effettuare spedizioni verso la Türkiye è consigliabile verificare con il proprio importatore quali sono le richieste documentali per la prova dell'origine.
f) Certificato fitosanitario (3)
Richiesto per frutta, verdura, semi e altre piante, è rilasciato dai Servizi Fitosanitari Regionali.
g) Certificato sanitario (4)
Richiesto per carne e sottoprodotti di origine animale (latte, uova, preparati di carne, ecc.), È rilasciato dal direttore dipartimentale dei servizi veterinari.
h) Certificato di libera vendita per i prodotti cosmetici (4)
Non richiesto.
Da sapere: La Turchia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (Apostille), i documenti pubblici come certificato di nascita, estratto del casellario giudiziario, ecc. sono soggetti a questa procedura. (5)
I documenti rilasciati da un'amministrazione e che si riferiscono direttamente a un'operazione commerciale o doganale (ad esempio certificati sanitari) sono legalizzati dal Consolato turco.
TRASPORTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA
a) Documenti di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
c) Assicurazione trasporto
Non vi è alcun obbligo di assicurare il trasporto internazionale di merci verso la Turchia mentre è necessario assicurare il trasporto domestico delle merci.
d) Trattamento degli imballaggi in legno
A partire dal 1 gennaio 2006, gli imballaggi in legno destinati in Turchia devono essere trattati e marchiati secondo la normativa ISPM-15 FAO.
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.ippc.int/en/countries/turkey/
e) Etichettatura
L'etichettatura del paese d'origine è richiesta per alcuni prodotti. I requisiti di etichettatura variano in base al prodotto.
EXPORTER REGISTRY FORM
Nel settore tessile e dell'abbigliamento esiste da diversi anni (precisamente dal 1 gennaio 2009) un sistema di registrazione delle importazioni.
Il documento deve essere redatto su carta intestata e recare il timbro dell'azienda e deve essere vistato dalla Camera di commercio e legalizzato dal Consolato turco.
Per le importazioni di tessili originari dei seguenti paesi: Cina, Pakistan, Thailandia, Cambogia, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, India, Sri Lanka e Birmania, le autorità turche richiedono dal 31 gennaio 2019 un documento denominato "KAVIT BELGESI".
Per ulteriori informazioni su questo argomento, è possibile consultare la guida alla compilazione dell'Exporter Registry Form o contattare l'ente preposto al controllo dei documenti.
Capitale: Ankara (5,1 milioni di abitanti - 2010)
Città principali: Istanbul (14,3), Izmir (4,1), Bursa (2,7)
Superfice: 783.562 km²
Popolazione: 85 372 377 milioni (2023)
PIL: 1 154 600 milioni di $ (2023)
PIL/pro-capite: 13 384 $ (2023)
Settori economici: agricoltura (10% del PIL); industria (30%): tessili, automobile; settore terziario (2/3 del PIL): turismo
Religioni: Musulmana 96%
Lingue ufficiali: turco
Moneta: Lira turca (TRY)
Fuso orario: 2 ore avanti rispetto all’orario del Meridiano di Greenwich; 1 ora avanti rispetto all’Italia
Export italiano verso il paese: TURCHIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-set 2023 | gen-set 2024 |
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Totale (mln. €) | 9.031 | 13.407,42 | 14.260,06 | 10.413,61 | 12.819,42 |
Variazione (%) | 17 | 40,8 | 6,4 | 23,1 |
La Repubblica di Turchia è uno stato transcontinentale il cui territorio si estende nella penisola dell'Anatolia nell'Asia occidentale e comprende anche una parte europea (l'estrema parte orientale della Tracia). Il Mar di Marmara sepra la Turchia europea dalla penisola anatolica. La Turchia confina a nord-ovest con la Grecia e la Bulgaria, a nord-est con la Georgia, ad est con l'Armenia, l'Azerbaijan e l'Iran, a sud-est con l'Iraq ed a sud con la Siria.
La Turchia è membro di tutte le organizzazioni economiche internazionali (OCSE, WTO, FMI), e fa parte del G20. La Turchia è anche parte di organizzazioni economiche regionali: l'Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO), il gruppo degli otto paesi in via di sviluppo (D8), l'Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI) e la Cooperazione economica del Mar Nero (BSEC). Partecipa a iniziative regionali quali il Processo di cooperazione nell'Europa sudorientale (SEECP) ed è integrata al partenariato euro-mediterraneo.
La Turchia ha negoziato numerosi accordi di libero scambio (FTA) con Israele, Macedonia del Nord, Croazia, Bosnia-Herzégovina, Tunisia, Marocco, Autorità palestinese, Siria, Egitto, etc. per rispettare la politica commerciale dell’Unione europea ma allo stesso tempo per diversificare i suoi scambi (per maggiori informazioni sugli accodi internazionali consultare il sito web del Ministero dell'Economia turco).
La Turchia è membro del WTO dal 26 marzo 1995.
Il 3 ottobre 2005, gli Stati membri hanno avviato i negoziati con la Turchia in vista della sua adesione all’Unione europea ma le trattative ristagnano per ragioni politiche.
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en
L’UE e la Turchia sono comunque legate da un accordo di associazione che ha portato alla creazione di un'unione doganale entrata in vigore il 1 gennaio 1996. Questa unione permette la libera circolazione di merci tra le due Parti dei prodotti (prodotti industriali e prodotti agricoli trasformati) nonchè di merci provenienti da paesi terzi a condizione che siano stati immessi in libera pratica (con pagamento di dazi doganali e tasse eventualmente dovuti all'importazione).
Lo stato dei negoziati/conclusioni dell'accordo di libero scambio UE-Turchia è disponibile sul sito web della Commissione europea - DG Commercio.
L'importazione di importanti categorie di prodotti è vietata per ragioni relative alla protezione della moralità pubblica, alla protezione della salute, ecc.
Inoltre, vari prodotti sono soggetti a licenza come apparecchiature di telecomunicazione, apparecchi elettrici per la telefonia via cavo, climatizzatori, frigoriferi, asciugabiancheria, ecc.; altri sono soggetti a certificati di controllo come farmaci o cosmetici o prodotti alimentari.
Grado di aperture del mercato
L'unione doganale tra la Turchia e l'UE, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, e i negoziati di adesione all'UE avviati nell'ottobre 2005, sono elementi chiave della politica commerciale del paese, perché gli impegni assunti dalla Turchia lo portano ad allineare costantemente la propria legislazione alle posizioni comunitarie e ad armonizzare di conseguenza gli accordi con altri partner commerciali.
Per maggiori informazioni:
La Turchia applica la tariffa esterna comune dell'Unione europea (TEC) alle merci industriali e le tariffe “most-favoured nation (MFN)” per i prodotti non agricoli sono basse (5% in media). Nell'ambito del progetto di modernizzazione doganale (progetto "GIMOP"), il Ministero delle dogane e del commercio ha gradualmente attuato una serie di programmi volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione doganale.
La Turchia vieta o limita l'importazione di vari beni per proteggere la salute e la sicurezza, per garantire il rispetto della legislazione nazionale o il rispetto degli obblighi internazionali, per ragioni di sicurezza nazionale, protezione dell'ambiente, ecc.
Dal 1° gennaio 2009, tessuti e abbigliamento sono soggetti a un obbligo di registrazione per monitorare la loro importazione.
Passaporto e carta d'identità
E’ consentito l’ingresso anche con la sola carta di identità valida per l’espatrio, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi, per coloro che:
– entrano in Turchia attraverso tutte le frontiere, per via aerea e marittima;
– entrano in Turchia, dal confine greco e bulgaro, per via ferroviaria e per via terra.
E’ invece assolutamente necessario il passaporto, in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi, per coloro che entrano nel Paese, per via terra e ferroviaria, dai confini del sud-est ed est della Turchia, ovvero dalle frontiere con la Georgia, l’Azerbaigian – exclave del Nakhicevan, l’Iran, l’Iraq e la Siria. In ogni caso, il passaporto deve avere almeno una pagina libera, per l’apposizione dei timbri di entrata ed uscita.
Ai titolari di documenti che non presentino le sopra citate caratteristiche non sarà consentito l’ingresso nel Paese.
Visto d’ingresso
Non è necessario per motivi turistici per soggiorni inferiori a 90 giorni. Per viaggi con finalità diverse dal turismo e comunque per rimanere più di 90 giorni nell’arco di 180 giorni rimane l’obbligo del visto, così come in caso di precedenti respingimenti alla frontiera turca o precedente espulsione (in questi casi è assolutamente necessario contattare previamente le Rappresentanze turche all’estero).
I cittadini italiani che intendano risiedere o lavorare in Turchia dovranno ottenere il necessario visto e, una volta entrati in Turchia, richiedere quanto prima il pertinente permesso di soggiorno, se previsto.
Dal 5 gennaio 2016 le richieste per tutte le tipologie di visto dovranno essere effettuate attraverso il sito web www.visa.gov.tr: sarà necessario compilare il formulario on-line, caricare i documenti richiesti e richiedere un appuntamento presso la sede consolare di competenza per presentare i documenti originali. E’ inoltre obbligatorio il possesso di un’adeguata copertura assicurativa sanitaria per eventuali spese mediche necessarie durante il soggiorno nel Paese.
Si consiglia in ogni caso di rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche-consolari turche in Italia (o nel Paese di residenza) per eventuali informazioni di dettaglio o chiarimenti.
Accreditamento temporaneo per i giornalisti: per esercitare anche temporaneamente attività giornalistiche in Turchia (fino a 3 mesi), occorre ottenere un accreditamento temporaneo dalla Direzione per le Comunicazioni (Directorate of Communications, Iletisim Baskanligi) della Presidenza della Repubblica di Turchia. Maggiori informazioni a questo link.
INDIRIZZI UTILI
Ambasciate e consolati In Italia
Ambasciata della Turchia
Via Palestro 28, 00185 Roma Italia
Tel. +39 06 445941
http://roma.be.mfa.gov.tr/default.aspx