Procedimento amministrativo iscrizione al Registro TIR

Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci su strada.
Esso consente il trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione internazionale TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate.
Il trasporto deve essere effettuato a mezzo di idonei veicoli stradali, autotreni (muniti di certificato di approvazione ai sensi della Convenzione TIR) o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR non sono, in linea di massima, sottoposte a visita doganale che verrà eseguita unicamente dall'ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale.
Le imprese che intendono utilizzare i Carnet TIR per i trasporti internazionali su strada devono iscriversi in un apposito Registro istituito presso l'Unioncamere.
L'Unioncamere ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, ricevuta la domanda di iscrizione provvede ad avviare il relativo procedimento per l'iscrizione.

Con riferimento al procedimento si forniscono di seguito le informazioni:
a) amministrazione competente è l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - sede legale Piazza Sallustio, 21 - 00187 ROMA;
b) responsabile del procedimento è la Sig.ra Alessandra Procesi, responsabile del Servizio Registro Imprese, Convenzioni Internazionali e Sistema Tachigrafo;
c) a partire dalla ricezione della domanda, l'Unioncamere svolgerà le seguenti attività: 
- preistruttoria: esame della documentazione, verifica dei requisiti previsti dalla Convenzione internazionale TIR e controllo delle autodichiarazioni presentate; 
- richiesta del parere all'Agenzia delle Dogane, come previsto nell'allegato 9 - parte II della Convenzione TIR;
- comunicazione dell'esito e - in caso positivo - richiesta della documentazione integrativa necessaria al provvedimento finale di iscrizione (dichiarazione di impegno, garanzia cauzionale e certificati di approvazione dei veicoli, ove richiesti);
d) il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa - che verrà trasmessa solo in caso di esito positivo della preistruttoria - interrompe i termini del procedimento. Il computo dei sessanta giorni ricomincerà a decorrere dal momento della ricezione dei documenti integrativi richiesti per il perfezionamento dell'istanza.


Per qualsiasi necessità o chiarimento, è possibile contattare il Servizio Registro Imprese, Convenzioni Internazionali e Sistema Tachigrafo ai seguenti recapiti:
•    📞 Telefono: 06 4704 235 / 324 / 378 / 236
o    Disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00
•    ✉️ E-mail: commercio.estero@unioncamere.it

 

Dati del responsabile del procedimento:

Alessandra Procesi

tel. 064704235

email: alessandra.procesi@unioncamere.it

PEC: estero@legamail.it

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO E ASSOLVIMENTO BOLLO

La domanda di iscrizione (soggetta a imposta di bollo) può essere presentata in tre modalità:

  • Consegna a mano presso l'ufficio Servizio Registro Imprese, Convenzioni internazionali e Sistema Tachigrafo.

  • Spedizione postale tramite raccomandata.

  • Invio telematico via PEC all'indirizzo estero@legalmail.it (il file deve essere firmato digitalmente).


Pagamento del bollo per l'invio via PEC

In caso di trasmissione della domanda digitalmente tramite PEC, è possibile assolvere l'obbligo del bollo telematico in due modi alternativi:

Opzione 1: Dichiarazione sostitutiva (Marca da bollo cartacea)

Allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del d.P.R. 445/2000) in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di aver pagato l'imposta inserendo il codice identificativo numerico della marca da bollo e allegando una copia fronte/retro del documento d’identità.

La marca da bollo cartacea deve essere annullata e applicata sulla domanda originale. L'intero documento cartaceo dovrà essere conservato per verificare futuri controlli dell'Amministrazione.

Opzione 2: Bollo virtuale

Se l'azienda dispone già di un'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per il bollo virtuale, è possibile utilizzarla direttamente.

 

MODULISTICA NECESSARIA PER L'ISTANZA DI ISCRIZIONE NEI DOCUMENTI ALLEGATI:

-    facsimile della Domanda di iscrizione;
-    facsimile DSAN di assenza di condanne penali e carichi pendenti del titolare o del legale rappresentante dell’impresa;
-    facsimile dichiarazione di residenza del titolare e del legale rappresentante dell’impresa;
-    facsimile DSAN di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (ex certificato antimafia);
-    facsimile DSAN dei requisiti tecnici e aziendali;
-    facsimile DSAN per l’assolvimento dell’imposta di bollo

MODULISTICA NECESSARIA SUCCESSIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE PER FRUIRE DEL RILASCIO DEI CARNET:

-    modulo della richiesta di Carnets TIR ad Unioncamere 

 

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